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Sez. 4, Sentenza n. 13945 del 10/07/1990 Ud. (dep. 19/10/1990) Rv. 185540 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185540-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - NOZIONE.*

Il vizio di contraddittorietà della motivazione è configurabile solo quando le ragioni logico-giuridiche su uno stesso fatto o complesso di fatti aventi influenza sul thema decidendum, siano reciprocamente inammissibili nel senso che si escludono o si rendono inconciliabili vicendevolmente; in altri termini, esso consiste nel contrasto concettuale che infirma l'iter logico giuridico della sentenza si da rendere incomprensibile la ratio decidendi. La Mancanza di motivazione è configurabile, quale causa di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 475 n. 3 cod. proc. pen., quando sia stata omessa l'indicazione degli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento o quando l'esame di tali elementi sia stato del tutto superficiale oppure sia conseguenza di un vizio logico-giuridico, ovvero quando sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio. (V mass n 177612; (V mass n 178810; (V mass n 177612; (V mass n 176379; (V mass n 168637, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)