Sez. U, Ordinanza n. 7944 del 20/05/2003 (Rv. 563363 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia relativa al pagamento dei diritti per l'imbarco di passeggeri - Vertente tra il gestore privato di un aeroporto civile e il vettore aereo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia, promossa dal gestore privato di un aeroporto civile nei confronti di un vettore aereo, avente ad oggetto il pagamento dei diritti per l'imbarco di passeggeri, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché essa riguarda una pretesa pecuniaria, coinvolgente diritti soggettivi, che trova origine in una prestazione patrimoniale imposta, ciò che determina l'inapplicabilità dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), quantunque il fatto generatore di detta pretesa trovi occasione nello svolgimento di un pubblico servizio. (Principio espresso in relazione a controversia promossa anteriormente all'1 gennaio 2002, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha esteso l'ambito della giurisdizione tributaria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 05/05/1976 num. 324, DPR 15/11/1982 num. 1085
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)