Sez. U, Ordinanza n. 22245 del 17/10/2006 (Rv. 592201 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Diritti d'imbarco dei passeggeri - Domanda di pagamento proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto nei confronti di un vettore aereo - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento - Natura tributaria dell'entrata - Insussistenza di un atto impugnabile - Rilevanza ai soli fini della proponibilità della domanda.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Spetta alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto nei confronti di un vettore aereo per il pagamento dei diritti dovuti, ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 324, per l'imbarco dei passeggeri internazionali, ed estesi al traffico aereo nazionale dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316 (c.d. "diritti pax"): il trasferimento della predetta gestione ad un privato, pur comportando la sostituzione di quest'ultimo alla P.A. nell'esercizio di attività inerenti ad un pubblico servizio, non fa infatti venir meno la natura tributaria dell'entrata in questione, la cui destinazione a far fronte ad una spesa pubblica non è esclusa né dall'attribuzione del potere di accertamento e di riscossione al concessionario, né dalla totale devoluzione del relativo gettito in suo favore, non essendo il carattere imprenditoriale dell'attività svolta dal gestore incompatibile con la funzione di soddisfare interessi pubblici; il pagamento di tali diritti, originariamente spettanti all'Amministrazione concedente, non trova d'altronde fondamento in un rapporto di scambio, ma è dovuto soltanto in virtù del verificarsi dei presupposti di legge, non rappresentando essi il corrispettivo dei servizi aeroportuali di cui gli utenti beneficiano, ma una prestazione obbligatoria connessa a tali servizi da un rapporto di mera correlatività (idoneo peraltro ad escluderne la commisurazione alla sola capacità contributiva). Nessun rilievo, ai fini del riparto di giurisdizione, assume poi l'eventuale insussistenza di un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 cit., la quale incide esclusivamente sulla proponibilità della domanda, ponendo dunque un problema di adeguatezza della tutela, in ragione dell'estraneità alla struttura del processo tributario delle azioni di mero accertamento.
Riferimenti normativi: Legge 05/05/1976 num. 324 art. 5, Legge 02/10/1991 num. 316, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 24, Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)