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Sez. 2, Sentenza n. 696 del 16/01/2006 (Rv. 586682 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Atti amministrativi - Interpretazione - Incensurabilità in cassazione - Condizioni e limiti - In caso di reiterazione di ordinanza ingiunzione.
Stato
decisa il 2006-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586682-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'interpretazione di un atto amministrativo costituisce un apprezzamento di fatto attribuito al giudice di merito e sottratto al controllo di legittimità se immune da errori di diritto ed adeguatamente motivato. Ne consegue, in tema di sanzioni amministrative, la incensurabilità della sentenza di merito che, qualora una prima ordinanza ingiunzione non sia stata impugnata da alcuno dei destinatari, abbia ritenuto inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio successivamente reiterato soltanto nei confronti del responsabile in solido a causa dell'esito infruttuoso di atti esecutivi compiuti a carico del trasgressore, trattandosi di ordinanza meramente confermativa, impugnabile nella competente sede soltanto per eventuali vizi propri o per estinzione del credito della P.A..

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)