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Sez. 1, Sentenza n. 6942 del 08/04/2004 (Rv. 571983 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571983-01

ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione di un atto amministrativo, come quella degli atti giuridici in genere, costituisce un apprezzamento di fatto attribuito al giudice di merito e sottratto al controllo di legittimità se immune da errori di diritto ed adeguatamente motivato. (Nella specie, trattavasi dell'atto comunale di intimazione di pagamento di una certa somma a titolo di integrazione della somma già versata dall'interessato per il rinnovo della concessione in uso di loculi cimiteriali; il giudice del merito aveva qualificato detto atto come ingiunzione di pagamento "ex" art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)