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Sez. 4, Sentenza n. 36046 del 09/07/2015 Ud. (dep. 07/09/2015) Rv. 264413 - 01

TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - IN GENERE | Scadenza in giorno prefestivo - Proroga - Esclusione - Diversa disciplina dettata per il processo civile - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2015-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264413-01

TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - IN GENERE

In materia di termini processuali, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. in relazione alla diversa disciplina dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. - in base al quale il termine stabilito a giorni che scade il sabato è prorogato al primo giorno non festivo - essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo fra tutti quello della libertà personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 27/12/1949 num. 260 art. 1, Legge 27/12/1949 num. 260 art. 2, Legge 05/03/1977 num. 54 art. 1, DPR 28/12/1985 num. 792 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)