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Sez. 2, Sentenza n. 13505 del 31/01/2018 Cc. (dep. 22/03/2018) Rv. 272469 - 01

TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - IN GENERE | Scadenza in giorno prefestivo - Proroga - Esclusione - Diversa disciplina dettata per il processo civile - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2018-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272469-01

TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - IN GENERE

In materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato; è, dunque, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. in relazione alla diversa disciplina dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. - in base alla quale il termine stabilito a giorni, che scade il sabato, è prorogato al primo giorno non festivo - essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo tra tutti quello della libertà personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 3, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 03/05/1977 num. 54 art. 1, DPR 28/12/1985 num. 792 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)