Sez. 2, Sentenza n. 1726 del 24/07/1965 (Rv. 313272 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LICENZIAMENTO FRAUDOLENTO - INTEGRITA DEL RAPPORTO - FATTISPECIE - NOVAZIONE OBIETTIVA - APPREZZAMENTO INCENSURABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LICENZIAMENTO FRAUDOLENTO - INTEGRITA DEL RAPPORTO - FATTISPECIE - NOVAZIONE OBIETTIVA - APPREZZAMENTO INCENSURABILE.*
Poiche il prestatore di lavoro ha un diritto inderogabile alla indennita di anzianita, infrazionabile ed esattamente proporzionata alla durata effettiva della prestazione di lavoro, e poiche tale diritto gli e garantito da norme imperative, deve presumersi fraudolento, appunto perche in violazione delle norme suddette, il licenziamento del lavoratore, seguito dalla sua immediata riassunzione. Il tal caso deve ritenersi che il rapporto sia rimasto integro ed ininterrotto nonostante una formale volonta di risolverlo o di costituire un rapporto nuovò gli stessi mutamento verificatisi nelle mansioni o nelle qualifiche del lavoratore, nell'ambito della stessa classe o categoria di appartenenza, e, persino, il passaggio del medesimo dalla categoria operaia a quella intermedia o alla categoria impiegatizia sono privi di efficacia interruttiva della sostanziale unita del rapporto di lavoro e, quindi, irrilevanti ai fini del computo della durata dell'anzianita di servizio. Puo ammettersi, tuttavia, che possa aversi una novazione obiettiva per semplice accordo fra le parti, anche perdurando lo stesso oggetto del rapporto, per cause obiettive o giustificate da esigenze aziendali concrete, reali ed effettive e, percio, scevre da ogni intento fraudolento di frustrare il diritto del lavoratore alla infrazionabilita dell'anzianita. L'accertamento della novazione del rapporto e, con riferimento ad essa, della Mancanza di ogni intento fraudolento o della sussistenza della comune volonta di operare l'Estinzione del precedente rapporto e la Costituzione di uno nuovo, e riservato ai giudici del merito, in quanto si risolve in un giudizio di fatto, che sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, si sottrae al Sindacato della Corte di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)