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Sez. L, Sentenza n. 3292 del 28/05/1982 (Rv. 421256 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - DIMISSIONI E SUCCESSIVA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - NOVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ANIMUS NOVANDI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421256-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - DIMISSIONI E SUCCESSIVA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - NOVAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ANIMUS NOVANDI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Anche in tema di dimissioni e successiva riassunzione del lavoratore la novazione del rapporto di lavoro oltre la Mancanza di ogni intento defraudatorio delle ragioni del lavoratore, presuppone sia l'esistenza di un'effettiva volontà di novare l'obbligazione sia l'esistenza di esigenze aziendali che oggettivamente giustifichino il licenziamento o le dimissioni del prestatore di lavoro e la successiva riassunzione del medesimo nell'ambito di un nuovo rapporto e l'accertamento della sussistenza o meno dell'animus novandi deve essere compiuto, alla stregua del canone ermeneutico di cui allo art. 1362 cod. civ., non con riferimento alla volontà interna ed inespressa di una sola parte, bensì con riferimento alla volontà dichiarata di entrambe le parti, nel quadro di tutte le circostanze concrete precedenti, concomitanti o successive alla formazione del negozio. (V 1498/75, mass n 375083; (V 228/70, mass n 345045; (V 1726/65, mass n 313272).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)