Sez. 2, Sentenza n. 357 del 10/02/1971 (Rv. 349910 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE - FATTISPECIE IN TEMA DI ESISTENZA IN UN CONTRATTO DI LAVORO DEL COSIDDETTO PATTO DI TREGUA SINDACALE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE - FATTISPECIE IN TEMA DI ESISTENZA IN UN CONTRATTO DI LAVORO DEL COSIDDETTO PATTO DI TREGUA SINDACALE.*
Il giudice, nell'interpretare il contratto, deve, tra le altre norme di ermeneutica, applicare quella che gli impone di valutare il comportamento delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e di esaminare singolarmente e complessivamente tutte le clausole, collegando il contenuto volontaristico del contratto al suo contenuto oggettivò e deve desumere la comune intenzione dei contraenti dal comportamento delle due parti e non da quello di una sola di esse, tranne nell'ipotesi che le relative manifestazioni siano accolte dall'altra parte senza dissenso, sicche possano considerarsi come espressione di una volonta coincidente. (applicazione in tema di interpretazione di contratto aziendale al fine di ravvisarvi o meno un cosiddetto 'patto di tregua sindacalè)*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)