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Sez. L, Sentenza n. 4983 del 02/11/1978 (Rv. 394725 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE - COLLEGAMENTO TRA IL CONTENUTO VOLONTARISTICO DEL CONTRATTO ED IL SUO CONTENUTO OGGETTIVO - NECESSITA - DESUNZIONE DEL COMUNE INTENTO DEI CONTRAENTI DAL COMPORTAMENTO DELLE DUE PARTI E NON DA QUELLO DI UNA SOLA DI ESSE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1978-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394725-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE - COLLEGAMENTO TRA IL CONTENUTO VOLONTARISTICO DEL CONTRATTO ED IL SUO CONTENUTO OGGETTIVO - NECESSITA - DESUNZIONE DEL COMUNE INTENTO DEI CONTRAENTI DAL COMPORTAMENTO DELLE DUE PARTI E NON DA QUELLO DI UNA SOLA DI ESSE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

Nell'interpretare il contratto il giudice deve, tra le norme di ermeneutica, tener presente quella che gli impone di valutare il comportamento delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e di esaminare singolarmente e complessivamente tutte le clausole collegando il contenuto volontaristico del contratto al suo contenuto oggettivo, desumendo il comune intento dei contraenti dal comportamento delle due parti e non da quello di una sola di esse, potendosi anche dare l'ipotesi che le relative manifestazioni siano accolte dall'altra parte senza dissenso sicche possano considerarsi come espressione di una volonta coincidente. (Conf 357/71, mass n 349910).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)