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Sez. L, Sentenza n. 17957 del 09/08/2006 (Rv. 591722 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Delega in bianco a favore dei sindacati per l'individuazione di nuove ipotesi di apposizione di termine alla durata del rapporto di lavoro - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa ad assunzioni a tempo determinato di dipendenti postali in base all' art.8 del CCNL 26 novembre 1994.
Stato
decisa il 2006-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591722-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

L'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare - oltre le fattispecie tassativamente previste dalla legge - nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria "delega in bianco" a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche - alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un'efficace salvaguardia dei loro diritti. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, avuto riguardo all'interpretazione dell'art.8 del contratto collettivo del 26 novembre 1994 relativo all'assunzione a termine di dipendenti postali, aveva ritenuto non richiesto, per la legittimità dell'assunzione a termine, che il lavoratore fosse stato assunto per la sostituzione di un dipendente nominativamente indicato e che venisse indicata la causa specifica della sostituzione, ma soltanto che l'assunzione ex art. 8 del CCNL fosse stata necessitata da esigenze di espletamento del servizio che non potevano essere soddisfatte in conseguenza delle assenze per ferie del personale nel periodo giugno-settembre).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)