diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9245 del 20/04/2006 (Rv. 588714 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Delega in bianco a favore dei sindacati per l'individuazione di nuove ipotesi di apposizione di termine alla durata del rapporto di lavoro - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa ad assunzioni a tempo determinato di dipendenti postali in base all'accordo integrativo del c.c.n.l. 25 settembre 1997.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588714-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

L'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare - oltre le fattispecie tassativamente previste dalla legge - nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria "delega in bianco" a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche - alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l'esame costituendo l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un'efficace salvaguardia dei loro diritti. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio, per violazione dei criteri ermeneutici e vizi di motivazione, la sentenza impugnata, con la quale, avuto riguardo all'interpretazione dell'accordo integrativo del c.c.n.l. del 25 settembre 1997 relativo all'assunzione a termine di dipendenti postali, si era ritenuto che il suddetto accordo avesse autorizzato la stipulazione dei contratti di lavoro a termine solo nella sussistenza concreta di un collegamento tra l'assunzione del singolo lavoratore e le esigenze eccezionali - conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in relazione alla trasformazione giuridica dell'ente Poste - per giustificare l'autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e mansioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1371, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)