diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12540 del 25/11/1992 (Rv. 479694 - 01)

Obbligazioni in genere - Debito di valore o di valuta | Debito di valore - Conversione in obbligazione pecuniaria - Condizioni - Svalutazione monetaria successiva alla sentenza di primo grado - giudice di appello - Accertamento e liquidazione d'ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479694-01

Obbligazioni in genere - Debito di valore o di valuta

Una volta liquidato ed espresso in termini monetari, il debito di valore assume i connotati dell'obbligazione pecuniaria e rimane soggetto al principio nominalistico. Tuttavia, perché tale conversione si verifichi, nel caso di liquidazione operata con sentenza, occorre che questa sia definitiva, operando, in ipotesi diversa, la regola per cui la svalutazione monetaria, intervenuta dopo la sentenza di primo grado, può essere accertata e liquidata d'ufficio dal giudice di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)