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Sez. 2, Sentenza n. 12460 del 02/12/1995 (Rv. 494916 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Debito di valore - Svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado - Accertamento e liquidazione d'ufficio da parte del giudice d'appello.
Stato
decisa il 1995-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494916-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

In caso di debito di valore la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado può essere accertata e liquidata d'ufficio dal giudice d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)