Sez. 2, Sentenza n. 12460 del 02/12/1995 (Rv. 494916 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Debito di valore - Svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado - Accertamento e liquidazione d'ufficio da parte del giudice d'appello.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
In caso di debito di valore la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado può essere accertata e liquidata d'ufficio dal giudice d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)