Sez. 2 - , Ordinanza n. 27256 del 26/10/2018 (Rv. 650852 - 01)
PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SOTTOSUOLO | Alienazione separata del soprasuolo dal sottosuolo - Validità - Fondamento - Fattispecie.
PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SOTTOSUOLO
È valida una separata alienazione del soprasuolo dal sottosuolo quali entità giuridicamente autonome, nonché la costituzione in via accessoria di diritti di servitù in favore del sottosuolo trasferito all'acquirente e a carico del soprasuolo rimasto all'alienante, al fine della migliore utilizzazione del fondo alienato, scindendosi l'unica proprietà originaria appartenente a un solo soggetto in più proprietà distinte in senso verticale facenti capo a soggetti diversi. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie di compravendita di terreni montani per escavazione di marmo e pietra similare, con specifica pattuizione che tutta la legna, erba e pattume sarebbero restati a beneficio del venditore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1472
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)