Sez. 2, Sentenza n. 3750 del 15/04/1999 (Rv. 525416 - 01)
PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SOTTOSUOLO | Vendita di un terreno con riserva del diritto di escavazione e di estrazione dei materiali - natura giuridica del diritto riservato - Vendita separata del suolo dal sottosuolo - Diritti dell'acquirente.
PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SOTTOSUOLO
Nella ipotesi in cui il proprietario di un terreno, nel procedere alla sua vendita, si riservi il diritto - esclusivo, perpetuo e trasmissibile a terzi sia per atti tra vivi che "mortis causa" - di escavare ed estrarre materiali esistenti nel sottosuolo, non si è in presenza di una vendita mobiliare di massa di cose future, né alla costituzione di un diritto personale a favore dell'alienante, bensì dell'alienazione di un diritto reale avente ad oggetto la proprietà della parte di sottosuolo interessata dal giacimento, distinto dal diritto di proprietà trasferito all'acquirente e condizionante l'estensione del diritto di quest'ultimo, il quale acquista la proprietà del suolo in superficie e della parte di sottosuolo sottostante al giacimento. In tal caso, la possibilità di separata alienazione del suolo dal sottosuolo come entità reali giuridicamente autonome - nonché della costituzione di diritti di servitù, a carico della superficie, strumentali allo sfruttamento del sottosuolo - non trova ostacolo nella eliminazione della superficie a seguito dell'utilizzazione del sottosuolo, in quanto il diritto dell'acquirente, su un più basso livello della superficie, resta comunque suscettibile, una volta cessato lo sfruttamento della cava ed estinto il diritto dell'alienante, delle più diverse e pertinenti utilizzazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1472
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)