Sez. 3, Sentenza n. 2762 del 03/04/1990 (Rv. 466384 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - PARTECIPAZIONE DEL CONDUTTORE ALL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - POTERE DEI CONDOMINI - SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - PARTECIPAZIONE DEL CONDUTTORE ALL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - POTERE DEI CONDOMINI - SUSSISTENZA.*
L'art. 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392 non ha previsto che i conduttori possano sostituirsi al locatore nella gestione dei servizi condominiali ed in particolare in quello di fornitura del riscaldamento, bensì ha introdotto un meccanismo volto a consentire la partecipazione dei conduttori stessi alle assemblee condominiali con riguardo alle decisioni dei proprietari locatori, senza che, nel caso di edifici non in condominio, ne derivi un Obbligo del proprietario dell'edificio di convocare in assemblea i conduttori, potendo gli stessi, in Mancanza della facoltativa iniziativa attribuita al proprietario, convocarsi su iniziativa di almeno tre di loro per far valere in confronto del proprietario i propri interessi in relazione al funzionamento del servizio. Ne consegue che non è configurabile in capo al proprietario locatore né un inadempimento né un Obbligo di conseguente risarcimento dei danni in confronto dei conduttori per non averne convocato l'assemblea. (V 4606/88, mass n 459499).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1973 num. 841 art. 6, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)