Sez. 2, Sentenza n. 4606 del 14/07/1988 (Rv. 459499 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DEI CONDUTTORI DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI - INAMMISSIBILITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DEI CONDUTTORI DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI - INAMMISSIBILITÀ.*
La legge n. 392 del 1978 (cosiddetta dell'equo canone) disciplina i rapporti tra locatore e conduttore, senza innovare in ordine alla normativa generale sul condominio degli edifici, sicché l'amministratore ha diritto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1123 cod. civ. e 63 disp. Att. Stesso codice - di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, restando esclusa un'Azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari (contro i quali può invece agire in risoluzione il locatore ex art. 5 della citata legge n. 392 del 1978, per il mancato rimborso degli oneri accessori), pure con riguardo alle spese del servizio comune di riscaldamento ancorché questi ultimi abbiano diritto di voto, in luogo del condominio-locatore, nelle delibere assembleari riguardanti la relativa gestione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)