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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13240 del 28/05/2018 (Rv. 648962 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Termine per la partenza volontaria - Omessa informazione - Diritto a far valere la violazione - Opposizione all'espulsione - Esclusione - Decreto attuativo del questore - Giudizio di convalida - Diritto a far valere la violazione - Configurabilità - Violazione della Direttiva 2008/115/CE - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648962-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione del cittadino straniero, l'omessa informazione in ordine alla possibilità di avvalersi di un termine per la partenza volontaria ai fini dell'esecuzione del provvedimento espulsivo, può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento (nelle ipotesi predeterminate dalla legge) emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero, legittimamente previste dal nostro ordinamento. Ne consegue l'insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria e esecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida, in una sede, peraltro, anticipata, date le rigide scansioni temporali previste dalla legge, rispetto al giudizio d'impugnazione del decreto espulsivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)