Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7128 del 13/03/2020 (Rv. 657555 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Espulsione amministrativa - Omessa informazione circa il termine per la partenza volontaria e il rientro volontario - Illegittimità del provvedimento - Esclusione - Diritto a far valere la violazione nel giudizio di convalida - Sussistenza - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Non può essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l'espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo, o perché non contenga l'informazione circa la facoltà di fare rientro volontario, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero; ne consegue l'insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)