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Sez. L, Sentenza n. 12444 del 16/12/1993 (Rv. 484751 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Rigetto in primo grado della domanda di rivalutazione del credito previdenziale - Mancata impugnazione del soccombente - Attribuzione d'ufficio della rivalutazione ex sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484751-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

Ove il primo giudice abbia respinto il capo autonomo della domanda diretta all'attribuzione di somme a titolo di rivalutazione monetaria del credito previdenziale, ai sensi dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ. la mancata impugnazione di tale statuizione da parte del creditore, soccombente sul punto, preclude al giudice di secondo grado l'attribuzione di ufficio di detta rivalutazione (a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)