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Sez. L, Sentenza n. 3563 del 15/04/1994 (Rv. 486213 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Rigetto od omissione di pronuncia rispetto a domanda diretta alla rivalutazione ed agli interessi - Appello specifico della decisione sfavorevole - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486213-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

Ove nella controversia relativa a crediti di lavoro o previdenziali il primo giudice abbia respinto la domanda diretta all'attribuzione di rivalutazione ed interessi, od abbia omesso di statuire al riguardo, il lavoratore che per effetto di tale pronuncia si sia visto riconoscere la sola sorte capitale del credito, e quindi una parte soltanto di quanto richiesto (esplicitamente od implicitamente), è tenuto ad appellare specificamente, in via principale od incidentale, la decisione per lui sfavorevole; il difetto di tale impugnazione implica l'acquiescenza alla statuizione, con conseguente preclusione, per il giudice di appello, del potere di attribuire (d'ufficio o su domanda) la rivalutazione o gli interessi legali negati in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 150, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)