Sez. 3, Sentenza n. 7750 del 31/03/2026 (Rv. 678212-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Estinzione per rinuncia intervenuta dopo la fissazione della pubblica udienza - Forma del provvedimento - Sentenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
In base all'art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, la decisione della Corte di cassazione sull'estinzione per rinuncia, intervenuta dopo la fissazione della pubblica udienza, va adottata con sentenza, giacché la predetta disposizione normativa, prescrivendo che la forma del provvedimento sia l'ordinanza in ogni caso in cui la Corte non pronunci in pubblica udienza, rende palese, per contro, che, all'esito della stessa, il ricorso debba sempre essere deciso con sentenza.
Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 2 lett. N. 4, Cod. Proc. Civ. art. 377 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)