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Sez. U - , Ordinanza n. 19169 del 02/08/2017 (Rv. 645038 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Art. 391, comma 1, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016 - Estinzione per rinuncia intervenuta dopo la fissazione della pubblica udienza - Forma del provvedimento - Ordinanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645038-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

Ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., come sostituito dall’art. 1-bis, comma 1, lett. i), del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, la decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza, deve essere assunta, all'esito di quest'ultima, con ordinanza, in quanto detta disposizione prevede che questa sia la veste formale "ordinaria" della pronuncia di estinzione, ove la Corte non debba decidere su altri ricorsi contro lo stesso provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis com. 1 lett. I, Legge 25/10/2016 num. 2016 art. 197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)