Sez. L, Sentenza n. 1114 del 29/01/1993 (Rv. 480541 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Nel domicilio eletto (o residenza dichiarata) | Notifica in luogo diverso - Nullità - Configurabilità - Mancata sanatoria - Conseguenze.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Nel domicilio eletto (o residenza dichiarata)
Quando la parte, all'atto della notificazione della sentenza, abbia dichiarato la propria residenza, la notifica dell'impugnazione della controparte deve essere effettuata, a norma dell'art. 330 cod. proc. civ., in via esclusiva presso tale luogo. L'inosservanza di tale disposizione comporta la nullità della notificazione, sanabile "ex tunc" con la costituzione del destinatario o con la rinnovazione ordinata dal giudice ex art. 291 cod. proc. civ.; la nullità, se non sanata, si comunica all'intero giudizio di secondo grado, compresa la sentenza che lo definisce, la quale, ove impugnata in sede di legittimità, deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo l'atto di impugnazione pervenuto a conoscenza dell'appellato ed essendo perciò superflua una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)