Sez. L, Sentenza n. 7283 del 24/07/1998 (Rv. 517459 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Nella residenza della parte invece che presso il procuratore nel giudizio "a quo" - Nullità della notificazione - Sussistenza - Ordine di rinnovazione in difetto di sanatoria - Necessità - Omissione - Deduzione in cassazione della nullità del procedimento di appello - Provvedimenti del giudice di legittimità - Riassunzione davanti al giudice di rinvio - Forme nel rito del lavoro.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
A norma dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., l'impugnazione, sia nel caso in cui non sia stata preceduta dalla notificazione della sentenza sia nell'ipotesi che nell'atto di notificazione di questa ultima manchi l'indicazione della residenza e l'elezione del domicilio, deve essere notificata o presso il procuratore nel giudizio a quo o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto espressamente, ma non può essere notificata anche nella residenza o nel domicilio della persona rappresentata; l'inosservanza di tale disposizione comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello, che deve ordinarne la rinnovazione a norma dell'art. 291 dello stesso codice, e non sanato dalla costituzione dell'appellato, comporta, a sua volta, la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito, ma non anche la inammissibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente non all'impugnazione in senso sostanziale ma soltanto alla sua notificazione; con la conseguenza che, qualora tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica e dell'intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto d'impugnazione ed essendo quindi superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 cod. proc. civ., con gli adattamenti derivanti dal rito di cui alla legge n. 533 del 1973, ove trattisi di controversia di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)