Sez. U, Sentenza n. 7208 del 13/03/2019 (Rv. 652984 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dirigenti psicologi in rapporto di lavoro “a convenzione” dal 1980 con il SSN - Inquadramento straordinario in ruolo ex art. 3 della l. n. 207 del 1985 - Delibere risalenti agli anni 1985-1986 - Omesso riconoscimento dell’anzianità pregressa - Giurisdizione del G.A. - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Nella controversia instaurata per il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa dai dirigenti psicologi già in rapporto di lavoro "a convenzione" con il SSN a far data dal 1980, ed inquadrati straordinariamente in ruolo ai sensi dell'art. 3 della l. n. 207 del 1985, con delibere risalenti agli anni tra il 1985-1986, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la lesione del diritto di cui chiedono tutela, ed il conseguente inadempimento della P.A., si è consumato istantaneamente all'atto dell'inquadramento, pacificamente disposto con provvedimenti adottati prima del 30 giugno 1998, che l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, fissa quale discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, dando rilievo al momento in cui, in concreto, la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta azionabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 207 art. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)