Sez. U - , Sentenza n. 8687 del 04/04/2017 (Rv. 643561 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Pubblico impiego contrattualizzato - Risarcimento del danno patrimoniale per ritardata assunzione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al risarcimento del danno patrimoniale da tardiva assunzione, già estranee alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per l’assenza di un rapporto di lavoro precostituito, ove la stessa sia avvenuta tramite contratto, seguito all'annullamento di un precedente provvedimento amministrativo, successivo al 30 giugno 1998, posto che la lesione del diritto azionato si è consumata con la conclusione di quel contratto, momento cui occorre fare riferimento per l’individuazione della giurisdizione, considerato il discrimine temporale di cui all’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)