Sez. U, Sentenza n. 25399 del 16/12/2010 (Rv. 615594 - 01)
AGRICOLTURA - PROPRIETÀ RURALE - IN GENERE | Vincolo di indivisibilità di cui all'art. 11 della legge n. 817 del 1971 - Sussistenza ed operatività - Anteriorità o contemporaneità del finanziamento pubblico rispetto all'acquisto del fondo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
AGRICOLTURA - PROPRIETÀ RURALE - IN GENERE
Ai fini della sussistenza ed operatività del vincolo di indivisibilità sul fondo acquistato con le agevolazioni creditizie statali ai sensi dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, non è necessario che contratto di acquisto del fondo e concessione del finanziamento siano coevi. Infatti, poiché detto vincolo è dovuto in ragione della corresponsione di risorse pubbliche, ai fini della sua imposizione conta non tanto l'anteriorità o la contemporaneità della concessione dell'agevolazione creditizia, quanto lo spostamento di una parte del peso dell'acquisto sulla collettività, le cui ragioni sarebbero all'evidenza ove si consentisse all'acquirente di sottrarsi all'obbligo di indivisibilità del fondo mediante un semplice differimento, rispetto alla conclusione del contratto di acquisto dello stesso, della stipulazione del mutuo.
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)