diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9937 del 28/04/2006 (Rv. 588975 - 01)

AGRICOLTURA - PROPRIETÀ RURALE - IN GENERE | Proprietà coltivatrice - Fondo acquistato con agevolazione creditizia dello Stato - Vincolo di indivisibilità posto dall'art. 11 legge n. 817 del 1971 - Durata - Modifica introdotta dal d.lgs. n. 228 del 2001 - Disciplina transitoria - Interpretazione.
Stato
decisa il 2006-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588975-01

AGRICOLTURA - PROPRIETÀ RURALE - IN GENERE

La disposizione introdotta dall'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, in tema di attenuazione dei vincoli alla proprietà coltivatrice, che, nel modificare l'art. 11 della legge n.817 del 1971, dopo aver ridotto da trenta a quindici anni il vincolo di indivisibilità del fondo acquistato con le agevolazioni creditizie dello Stato, stabilisce, nel quinto comma, l'applicabilità del nuovo termine " anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto ", va interpretata nel senso che essa consente, transitoriamente, la divisione dopo quindici anni anche dei fondi acquistati con le agevolazioni creditizie nel quinquennio precedente, non già che sono sanati i contratti di vendita stipulati, in detto periodo, in violazione del predetto divieto, tenuto conto che un contratto nullo per violazione di disposizioni inderogabili di legge non è sanato dal sopravvenuto mutamento normativo che consenta il negozio prima vietato, a meno di una espressa o implicita previsione retroattiva in tal senso.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 11, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 11, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)