Sez. L, Sentenza n. 5583 del 24/06/1987 (Rv. 454052 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE CONSISTENTE NELLA SVALUTAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA - ESPRESSA DOMANDA GIUDIZIALE - NECESSITÀ - OGGETTO - CONTENUTO - ALLEGAZIONE DELLE PROVE RELATIVE - INCLUSIONE - RIFERIMENTO AL NOTORIO ED A PRESUNZIONI - SUFFICIENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE CONSISTENTE NELLA SVALUTAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA - ESPRESSA DOMANDA GIUDIZIALE - NECESSITÀ - OGGETTO - CONTENUTO - ALLEGAZIONE DELLE PROVE RELATIVE - INCLUSIONE - RIFERIMENTO AL NOTORIO ED A PRESUNZIONI - SUFFICIENZA.*
Nelle obbligazioni di valuta, la risarcibilità del "danno maggiore", ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., esige una specifica domanda, avente ad oggetto la rivalutazione come risarcimento del danno (maggiore) non riparato dalla prestazione dei soli interessi e contenente, oltre all'indicazione della somma dovuta a titolo di risarcimento, anche l'indicazione della svalutazione monetaria come causa di danno, nonché il riferimento alla particolare specifica qualità del creditore e, quanto meno, l'allegazione delle relative prove, sia pure con riferimento al notorio ed a presunzioni. (V 2368/86, mass n 445493; (V 1630/83, mass n 426470; (V 1381/83, mass n 426198).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)