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Sez. 2, Sentenza n. 1381 del 23/02/1983 (Rv. 426198 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE SOMME DOVUTE DAL DEBITORE - ESCLUSIONE - MAGGIORI DANNI OLTRE GLI INTERESSI LEGALI - DOMANDA GIUDIZIALE DEL CREDITORE - NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426198-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE SOMME DOVUTE DAL DEBITORE - ESCLUSIONE - MAGGIORI DANNI OLTRE GLI INTERESSI LEGALI - DOMANDA GIUDIZIALE DEL CREDITORE - NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO.*

Nelle obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica di per sè alcuna automatica rivalutazione della somma dovuta, come avviene per il risarcimento del danno da fatto illecito, ma può essere causa di danni maggiori in aggiunta a quelli coperti con l'attribuzione degli interessi di mora. A tal fine, il creditore che intenda ottenere, oltre agli interessi, il risarcimento dell'ulteriore danno che abbia indicato nella misura della svalutazione della somma dovutagli, ha l'Onere di proporre espressa e tempestiva domanda, nonché di allegare e dimostrare, attraverso qualsiasi mezzo di prova, incluso il notorio, il pregiudizio sofferto per la mancata disponibilità del danaro. (Conf 3122/82, mass n 421055; (Conf 1818/82, mass n 419661; (Conf 4733/81, mass n 415465; (Conf 4199/81, mass n 414866; (Conf 2611/81, mass n 413382; (Conf 5572/79, mass n 402167; (Conf 3776/79, mass n 400218; (Conf 3776/79, mass n 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)