Sez. 1, Sentenza n. 1326 del 27/05/1964 (Rv. 301887 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - FATTI NON CONTROVERSI OD AMMESSI - ONERE DI PROVA - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - FATTI NON CONTROVERSI OD AMMESSI - ONERE DI PROVA - INSUSSISTENZA.*
L'Onere della prova presuppone di regola la contestazione esplicita o implicita dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezionè di conseguenza i fatti non controversi o esplicitamente ammessi dalle parti, salvo che la legge non richieda una prova scritta ad substantiam o ad probationem, non hanno bisogno di essere provati ancorche costituiscano la base e il presupposto della pronuncia che il giudice e chiamato ad emettere.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)