Sez. U, Sentenza n. 4992 del 28/04/1993 (Rv. 482105 - 01)
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere | Cittadino italiano - Obbligazione alimentare per un presunto rapporto di filiazione naturale - Sussistenza nei confronti di un minore straniero residente all'estero - Accertamento - Giurisdizione italiana - Devoluzione - Esclusione.
Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere
La controversia avente ad oggetto l'obbligazione alimentare di un cittadino italiano nei confronti di un minore straniero residente all'estero, in relazione ad un presunto rapporto di filiazione naturale, è sottratta alla giurisdizione italiana, trovando, da un lato, applicazione in materia l'art. 5, N. 2 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, N. 804 - secondo cui la domanda può essere proposta davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale e, dall'altro lato, non operando come criterio di collegamento rispetto alla detta giurisdizione né quello del luogo di esecuzione dell'obbligazione, ove il giudicato di condanna reso dal giudice straniero preventivamente adito (a seguito di procedimento la cui conclusione con siffatta pronunzia definitiva esclude che il difetto di giurisdizione del giudice italiano successivamente adito possa essere dichiarato in base alle regole sulla litispendenza internazionale di cui all'art. 21 della citata convenzione) risulti ancora inefficace in Italia per difetto di delibazione, né quello ipotizzabile in relazione all'accertamento del rapporto di filiazione naturale, che, alla stregua della medesima normativa convenzionale non è necessariamente implicato dalla pronunzia sul rapporto di alimenti, potendo costituire oggetto di separata statuizione ed autonoma delibazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)