Sez. U - , Sentenza n. 27091 del 15/11/2017 (Rv. 649684 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Figlio minorenne residente all’estero – Spese scolastiche e straordinarie – Giurisdizione italiana – Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
La giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto la responsabilità genitoriale introdotta nei confronti del padre, cittadino italiano, a seguito del divorzio dei genitori, in relazione al figlio minore, collocato all'estero presso l'altro genitore, appartiene al giudice straniero del luogo in cui il minore ha la propria residenza abituale, e rimangono attratte al medesimo foro tutte le domande ad essa accessorie e, tra queste, quelle aventi ad oggetto l'autorizzazione al mutamento della residenza del minore, nonché il pagamento percentuale delle spese scolastiche e straordinarie, in quanto domande direttamente incidenti sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore non affidatario o collocatario.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 2003 num. 2201 art. 8, Regolam. Comunitario del 2009 num. 4 art. 3, Cod. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)