Sez. 1, Sentenza n. 7200 del 05/08/1997 (Rv. 506419 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Occupazioni di fondi e danni a privati - Dipendenti dall'esecuzione dell'opera idraulica - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Competenza - Danni a privati - Dipendenti solo indirettamente dalla realizzazione dell'opera idraulica - Competenza del giudice ordinario - Configurabilità .
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Appartengono alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche tutte le controversie riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea, legittima o illegittima, di fondi, nonché quelle relative ai danni subiti da terzi in dipendenza dell'esecuzione di un'opera idraulica. Restano pertanto affidate al giudice ordinario solo le controversie relative al risarcimento di danni subiti da terzi che non dipendano in senso stretto dall'esecuzione dell'opera idraulica, ma siano conseguenti a comportamenti materiali, commissivi o omissivi, che si esauriscano in fatti meramente esecutivi e siano collegati solo occasionalmente e in via indiretta con la vicenda pubblicistica della realizzazione dell'opera idraulica, la cui illiceità venga denunciata unicamente sotto il profilo dell'inosservanza delle regole generali dettate dalle comuni norme di diligenza e prudenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2743, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1795 art. 140 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)