Sez. 1, Sentenza n. 6972 del 07/12/1999 Cc. (dep. 08/02/2000) Rv. 215331 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Vizio di motivazione - Deducibilità - Limiti - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI
In sede di ricorso "ex" art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)