diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 30 del 27/09/1995 Cc. (dep. 14/12/1995) Rv. 202903 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Illogicità della motivazione | Deducibilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202903-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Illogicità della motivazione

Il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) - cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione, deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che vuol dire, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare, in tale sede, che l'"iter" argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro "iter", in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità. (Fattispecie in tema di impugnazione di provvedimento cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)