Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018 (Rv. 648685 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Notificazione a mezzo PEC - Indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi - Necessità - Indirizzo diverso indicato nell’atto - Idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
La notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa; ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Decreto Legge 12/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. A CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/10/2012 num. 179 art. 16 quater CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)