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Sez. U - , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018 (Rv. 650466 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Notificazione della sentenza a mezzo PEC - Indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi tra cui l’albo avvocati - Validità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650466-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE

In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 326, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)