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Sez. 3, Sentenza n. 3214 del 10/11/1971 (Rv. 354631 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - NECESSITA DI FORMULE SACRAMENTALI - INSUSSISTENZA - PROVA - PROVA TESTIMONIALE E PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354631-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - NECESSITA DI FORMULE SACRAMENTALI - INSUSSISTENZA - PROVA - PROVA TESTIMONIALE E PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

L'art 1937 cod civ richiede soltanto che la volonta di prestare fideiussione debba essere espressa; ma cio non significa che tale volonta debba essere manifestata per iscritto o addirittura con l'uso di formule sacramentali. La norma, quindi, non pone limiti di sorta alla prova di quella volonta, la quale puo essere accertata con tutti i mezzi consentiti dalla legge e percio anche con prove testimoniali e con presunzioni, sempreche il giudice di merito possa trarre elementi certi ed idonei ad individuare, in modo non equivoco, la intenzione del promittente. (V 1744'69, mass n 340771).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)