Sez. 3, Sentenza n. 3214 del 10/11/1971 (Rv. 354631 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - NECESSITA DI FORMULE SACRAMENTALI - INSUSSISTENZA - PROVA - PROVA TESTIMONIALE E PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - NECESSITA DI FORMULE SACRAMENTALI - INSUSSISTENZA - PROVA - PROVA TESTIMONIALE E PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'art 1937 cod civ richiede soltanto che la volonta di prestare fideiussione debba essere espressa; ma cio non significa che tale volonta debba essere manifestata per iscritto o addirittura con l'uso di formule sacramentali. La norma, quindi, non pone limiti di sorta alla prova di quella volonta, la quale puo essere accertata con tutti i mezzi consentiti dalla legge e percio anche con prove testimoniali e con presunzioni, sempreche il giudice di merito possa trarre elementi certi ed idonei ad individuare, in modo non equivoco, la intenzione del promittente. (V 1744'69, mass n 340771).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)