Sez. 3, Sentenza n. 2502 del 21/02/2002 (Rv. 552388 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Rimedio della opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di rigetto dell'istanza di espunzione del nome del debitore esecutato dalla pubblicità dell'incanto immobiliare.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il sistema di controllo di legittimità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione (realizzato attraverso i rimedi alternativi della opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 cod. proc. civ., e del reclamo, di cui al successivo art. 630) esclude che detti provvedimenti possano ritenersi sottoposti al (diverso) regime delle impugnazioni previsto, per le sentenze, dall'art. 323 del codice di rito, ed esclude, altresì, che, in relazione agli stessi, possa legittimamente parlarsi di definitività dell'atto giurisdizionale (di assenza, cioè, di ogni rimedio nell'ambito dell'ordinamento processuale), condizione necessaria affinché un provvedimento decisorio possa essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. proposto dal debitore esecutato avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la sua richiesta di non far comparire - in ossequio alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento dei dati personali - il nome di esso debitore nella pubblicità dell'incanto immobiliare).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)