Sez. 1, Ordinanza n. 3499 del 07/03/2003 (Rv. 561003 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Concordato fallimentare - Risoluzione - Provvedimento di rigetto dell'istanza - Decreto reclamabile alla corte d'appello - Ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. - Inammissibilità - Erronea emanazione di sentenza di rigetto, anziché di decreto - Esperibilità del detto ricorso straordinario - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Soltanto il provvedimento che risolve il concordato fallimentare è una sentenza, impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 Cost., mentre, in caso di rigetto della richiesta di risoluzione del concordato, il tribunale deve pronunciarsi con decreto, reclamabile alla corte d'appello "ex" art. 739 cod. proc. civ.; ne consegue che ove il giudice erroneamente pronunci il rigetto con "sentenza", il mezzo di impugnazione contro la stessa esperibile non è il ricorso straordinario per cassazione (il quale, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile), dovendo escludersi che, in relazione al detto provvedimento, possa parlarsi di definitività (di assenza, cioè, di ogni rimedio nell'ambito dell'ordinamento processuale).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)