Sez. 1, Sentenza n. 7913 del 06/08/1990 (Rv. 468605 - 01)
CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI - PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA IN ZONA VIETATA - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA - INGIUNZIONE - CONTESTAZIONE DEL VERBALE DELLE GUARDIE FORESTALI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI - PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA IN ZONA VIETATA - OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA - INGIUNZIONE - CONTESTAZIONE DEL VERBALE DELLE GUARDIE FORESTALI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il principio, secondo il quale l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, a norma dell'art. 2700 cod. civ., si estende ai fatti materiali che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, comporta, con riguardo a sanzione amministrativa irrogata per l'Esercizio della caccia in zona vietata, che il contravventore, in Sede di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione - mentre può contestare con ogni mezzo di prova il verbale redatto dalle guardie forestali nella parte relativa alla effettiva inclusione nella zona di divieto del luogo cui si riferisce la contestazione (trattandosi di valutazione dei fatti accertati) - non può viceversa provare, se non previa querela di falso, che tale luogo è diverso da quello indicato nel verbale medesimo, né, in genere, la non rispondenza al vero di circostanze di fatto. (V 3776/87, mass n 452699, sulla prima parte; (V 6628/83, mass n 431358).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)