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Sez. 3, Sentenza n. 7535 del 15/05/2003 (Rv. 563107 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Impresa cessionaria del portafoglio assicurativo di altra impresa posta in liquidazione coatta amministrativa - Mora - Scadenza del termine di centoottanta giorni dalla richiesta ex art. 8 della legge n. 738 del 1978 - Rivalutazione del massimale - Decorrenza - Termine fissato dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969 - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2003-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563107-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

L'impresa cessionaria del portafoglio assicurativo di altra impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, tenuta a rispondere dei danni per conto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, può essere considerata in mora, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 26 settembre 1978, n.576, soltanto dopo la scadenza dello spatium deliberandi di sei mesi dal momento in cui il danneggiato invii la richiesta di risarcimento da tale norma prevista, anche in dovuto supero e duplicazione della richiesta ex art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che abbia preventivamente recapito all'assicuratore in bonis, con la conseguenza che la decorrenza della rivalutazione del massimale solo dallo spirare di quel maggiore termine può decorrere, e non da quello, più breve, fissato dal detto art. 22 della legge n. 990 del 1969, non applicabile al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)