Sez. 3, Sentenza n. 5876 del 14/06/1999 (Rv. 527435 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Impresa cessionaria - Successione nel debito dell'impresa decotta conseguente al colposo ritardo nella liquidazione del risarcimento - Mancata decorrenza del termine di cui all'art. 8 legge 738/78 - Irrilevanza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE
L'impresa cessionaria del portafoglio assicurativo di altra impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1 legge 738/78, può essere considerata in mora soltanto dopo la scadenza dello "spatium deliberandi" di sei mesi, previsto dall'art. 8 legge 738/78. Tuttavia, se l'impresa posta in l.c.a. si era già resa, per fatto proprio, colposamente ritardataria nel pagamento dell'indennizzo al danneggiato, l'impresa cessionaria è tenuta a rispondere anche del danno causato dall'inerzia dell'impresa decotta.
Riferimenti normativi: Legge 26/09/1978 num. 738 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)