Sez. L, Sentenza n. 4142 del 22/03/2001 (Rv. 545034 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Contestazione dell'Ispettorato del lavoro di mancato versamento, da parte del datore di lavoro, all'INPS di contributi per lavoro straordinario - Opposizione all'ingiunzione di pagamento - Giudicato intervenuto tra datore di lavoro e dipendenti in ordine alla mancata prestazione di lavoro straordinario - Opponibilità all'INPS, estraneo al relativo giudizio - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione proposto dal datore di lavoro avverso il decreto con il quale gli sia stato ingiunto il pagamento nei confronti dell'INPS delle somme relative ai contributi afferenti a lavoro straordinario, il cui mancato versamento sia stato contestato dall'Ispettorato del Lavoro, non è opponibile all'INPS il giudicato, intervenuto tra datore di lavoro e dipendenti, relativo alla mancata effettuazione di ore di lavoro straordinario. Infatti, l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato stesso, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del Lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)