Sez. L, Sentenza n. 16300 del 19/08/2004 (Rv. 575992 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Giudicato intervenuto tra datore di lavoro e lavoratore relativo a spettanze retributive - Efficacia riflessa nei confronti dell'ente previdenziale - Esclusione - Limiti - Art. 27 R.D.L. n. 636 del 1939 - Valutazione della sentenza passata in giudicato come documento o prova certa del rapporto di lavoro a fini contributivi - Configurabilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Il principio secondo cui il giudicato intervenuto tra datore di lavoro e dipendenti, relativo alle spettanze di questi ultimi, non esplica efficacia riflessa nei confronti dell'ente previdenziale rimasto estraneo a quel giudizio, stante l'autonomia dei due rapporti (di lavoro e previdenziale), non opera quando, ai sensi dell'art. 27 del R.D.L. n. 636 del 1939, occorra esaminare e verificare, sulla base dei "documenti o prove certe" del rapporto di lavoro, la sussistenza del requisito contributivo stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, in quanto il giudice del rapporto previdenziale ha l'obbligo di prendere in considerazione, ai suindicati fini, la sentenza passata in giudicato in relazione alla sua natura di "documento o prova certa" del rapporto di lavoro. (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva escluso di poter computare, ai fini della determinazione del requisito contributivo, l'intero ammontare del credito del lavoratore per lavoro straordinario riconosciuto nel giudizio da questi promosso nei confronti della curatela fallimentare del datore di lavoro e accertato in sede di opposizione allo stato passivo con sentenza passata in giudicato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)