Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25682 del 13/11/2020 (Rv. 659707 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Revoca dell'amministratore di condominio - Decreto della corte d'appello sul reclamo avverso il provvedimento del tribunale - Statuizione sulle spese processuali - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
Avverso il decreto con il quale la Corte d'appello, nel decidere sull'istanza di modifica o revoca del decreto in tema di revoca di un amministratore di condominio, condanna una parte al pagamento delle spese è ammissibile il ricorso per cassazione, in applicazione del criterio generale della soccombenza, il quale si riferisce ad ogni tipo di processo senza distinzioni di natura e di rito e, pertanto, anche al procedimento camerale azionato in base agli artt. 1129, comma 11, c.c. e 64 disp. att. c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 12, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)